

Moderatore: Moderatore
joker79 ha scritto:Sanzioni da 500 a 5000 euro. Stasera da casa pubblico tutti i riferimenti di legge
Snowflake ha scritto:per me è assurdo farsi problemi, mai nessuno verrà a suonarvi a casa la sera...e anche se fosse chi apre al giorno d'oggi..con la gente che gira.
Edolo75 ha scritto:Una novità...non ne sapevo nulla!!
![]()
Snowflake ha scritto:per me è assurdo farsi problemi, mai nessuno verrà a suonarvi a casa la sera...e anche se fosse chi apre al giorno d'oggi..con la gente che gira.
topesio ha scritto:mSnowflake ha scritto:per me è assurdo farsi problemi, mai nessuno verrà a suonarvi a casa la sera...e anche se fosse chi apre al giorno d'oggi..con la gente che gira.
Le regole vanno rispettate
B)Ambito di applicazione
Il divieto di cui alla lettera A), in considerazione delle modalita`
medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si applica:
– alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07)
– a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota
altimetrica, cosı` come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori
siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m
s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le
zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sara` oggetto del divieto.
joker79 ha scritto:La legge è su questo pdf alla pag 2602, quello che interessa è l'allegato 2
BURL
Per le sanzioni, articolo 27 comma 4:
L.R. 24/2006
Ricordo che come al solito una legge fatta in ottemperanza a a delle direttive della UE, e qui mi fermo... se no mi bannano![]()
P.S.: per la storia del camino usato come cucina... io non rischierei![]()
P.P.S.: NON si applica solo alla zona A1:B)Ambito di applicazione
Il divieto di cui alla lettera A), in considerazione delle modalita`
medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si applica:
– alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07)
– a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota
altimetrica, cosı` come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori
siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m
s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le
zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sara` oggetto del divieto.
Rickybs ha scritto:grazie, ora me lo leggo con calma...ultima domanda: se suonano il campanello dicendo che vogliono controllare il camino, e uno si rifiuta di farli entrare, che succede?
PS: hai fatto giurisprudenza? Sembri pratico di queste cose!
Liriometeo ha scritto:sbaglio o se dimostri che il camino o stufa che dir si voglia se è l'unico mezzo per riscaldarti anche al di sotto dei 300 m slm può esser usato? se ne era parlato l'anno scorso e mi sembrava fosse uscita sta cosa...
quindi se non hai altro riscaldamento puoi usare tranquillamente il camino.nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi